LETTERATITUDINE di Massimo Maugeri » diritto dautore http://letteratitudine.blog.kataweb.it Un open-blog. un luogo d\'incontro virtuale tra scrittori, lettori, librai, critici, giornalisti e operatori culturali Sat, 11 Dec 2021 09:58:57 +0000 http://wordpress.org/?v=2.9.2 en hourly 1 DIRITTO D’AUTORE: L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AGCOM (Le nostre vite tra diritto e web n. 25) http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2013/12/15/approvazione-del-regolamento-agcom/ http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2013/12/15/approvazione-del-regolamento-agcom/#comments Sun, 15 Dec 2013 17:04:25 +0000 Massimo Maugeri http://letteratitudine.blog.kataweb.it/?p=5726 diritto-e-web-2LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB – N. 25 -

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DIRITTO D’AUTORE: L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AGCOM

Approfondimenti: Comunicato stampa AGCOMRegolamento AGCOM

In questi giorni è stato approvato il nuovo regolamento in materia di tutela del diritto d’autore su internet. Lo ha reso noto l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). Il provvedimento entrerà in vigore da marzo 2014, per tutelare le opere in formato multimediale.

I destinatari  sono soprattutto i portali illegali, mentre sono stati lasciati fuori gli utenti finali e le applicazioni peer-to-peer, in quanto non lucrano sull’attività di condivisione. Intenzione dell’AGCOM è infatti quella di reprimere esclusivamente le violazioni che hanno come principale obiettivo  quello di produrre utili.

Il percorso per intervento da parte dell’AGCOM sarà il seguente:  il titolare di un diritto d’autore che pensa di essere stato danneggiato da un download illegale provvederà a contattare l’AGCOM, che a sua volta avvierà la valutazione della segnalazione. Se la violazione del diritto fosse confermata, l’Autorità avvierà un contraddittorio con l’altro soggetto coinvolto, cercando di risolvere il tutto nel più breve tempo possibile, al massimo 35 giorni, che scendono a 12 solo per i casi più gravi.

Inoltre è vero che l’AGCOM non potrà obbligare nessuno a prendere i provvedimenti richiesti ma potrà comunque segnalare all’autorità giudiziaria preposta i provider che non applicheranno la rimozione dei contenuti protetti dal copyright, con multe fino a 250 mila euro.

Oggi si apre una nuova era per la cultura italiana”. E’ grande la soddisfazione di Marco Polillo, presidente di Confindustria Cultura Italia, all’annuncio dell’approvazione del regolamento da parte di Agcom per contrastare la pirateria online: “La consideriamo una vittoria epocale della cultura italiana contro i pirati e chi li sostiene – prosegue Polillo –, della legalità contro la criminalità organizzata, dell’Italia che lavora contro quella che fa demagogia. Ora possiamo serenamente lavorare con le aziende di Information e Communication Technology per sviluppare nuovi modelli di business e aumentare l’offerta della produzione culturale italiana”.
“L’industria culturale –
continua – è a disposizione per fare la sua parte nel rispondere alle esigenze tecnico-operative del provvedimento. Per gli utenti cambierà poco: avranno solo maggiore difficoltà a trovare contenuti pirata online e più facilità a reperire quelli legali. Per i delinquenti e per chi si è arricchito a spese di chi lavora per la cultura cambierà invece molto”.
Ci tengo a fare un plauso a questa Agcom – conclude Polillo, a nome di tutta l’industria culturale – che con competenza e serietà ha saputo imporre il rispetto della legalità resistendo alle vergognose pressioni e agli attacchi di chi, spacciandosi per tutore dei diritti e della libertà, ha mistificato la realtà”.

“Un primo risultato nel segno della legalità, dell’educazione dei consumatori, della valorizzazione dell’industria culturale italiana“. Così il Presidente della Siae, Gino Paoli, saluta l’approvazione del regolamento Agcom. “Una misura necessaria -aggiunge Paoli - per arginare il dilagante fenomeno della pirateria online che continua a depredare gli autori e gli editori dei contenuti creativi con gravi conseguenze economiche, sociali, culturali. L’obiettivo del regolamento è la lotta alla pirateria digitale massiva, effettuata a scopo di lucro. Una battaglia che non colpisce gli utenti finali che potranno continuare a scaricare legalmente ma solo i grandi portali illegali. Il prodotto italiano – in campo musicale, letterario e audiovisivo – ha grandi potenzialità, sia in termini di qualità dell’offerta sia come capacità innovativa. E proprio Internet e le nuove tecnologie rappresentano un’opportunità importante per ampliare la diffusione di opere creative a beneficio del sistema Paese e dell’intera collettività”.

Fonte: Contattonews – Aie

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DIRITTO D’AUTORE ED EVOLUZIONE IN INTERNET (Le nostre vite tra diritto e web n. 10) http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2013/01/13/diritto-d%e2%80%99autore-ed-evoluzione-in-internet/ http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2013/01/13/diritto-d%e2%80%99autore-ed-evoluzione-in-internet/#comments Sun, 13 Jan 2013 13:45:28 +0000 Massimo Maugeri http://letteratitudine.blog.kataweb.it/?p=4852 diritto-e-web-2LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB – N. 10: DIRITTO D’AUTORE ED EVOLUZIONE IN INTERNET

L’introduzione di Massimo Maugeri e Simona Lo Iacono

L’era internet ha portato nella disponibilità immediata di noi tutti una mole immensa di documenti, riproduzioni, filmati, fotografie, facilmente accessibili, divulgabili, imitabili.
Come si concilia questa velocità e facilità d’accesso con la tutela del diritto d’autore?
Va premesso che tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l’espressione, formano oggetto del diritto d’autore (art. 2575 c.c.).
La disciplina del diritto d’autore trova poi varia fonte anzitutto nella Carta costituzionale, e in particolare negli artt. 2, 3, 9, 21, 33, 35, 41 e 42 Cost.
La pubblicazione o comunicazione al pubblico dell’opera inoltre , risulta normalmente una espressione della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’ art. 21 Cost., letta in combinato disposto con i principi di sviluppo della cultura e della libertà di creazione artistica di cui agli artt. 9 e 33 Cost.
Il diritto d’autore si acquista dunque originariamente con la creazione dell’opera (tranne i casi specifici in cui questa creazione sia avvenuta nell’ambito di un contratto di prestazione d’opera), quindi l’opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è l’autore (art. 2576 c.c.).
Egli ha il diritto di disporne economicamente e riceve tutela quanto alla paternità dell’opera anche se ne cede lo sfruttamento.
La recente legge 248/00, modificando la legge 633/41, ha introdotto ulteriori ipotesi al fine di combattere la pirateria e la contraffazione, anche quella che si realizza via Internet.
Esaminiamo nel dettaglio le norme più significative.
- ART 70 L. 633-41 come modificata: riassunto, citazione o riproduzione a scopo studio, discussione, documentazione.
Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L’unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l’intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l’autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell’autore.
Ciò vale anche per la musica, mp3. Midi files, testi delle canzoni e opere cinematografiche. Pertanto la distribuzione e lo scambio di materiale musicale che avviene tra utenti della rete (in genere sotto forma di file MP3 o WAV) è da considerarsi chiaramente illegittima se non espressamente autorizzata dall’autore o da chi detiene i diritti economici dell’opera. E di recente sono stati assai numerosi gli interventi, anche a livello internazionale, volti ad arginare il fenomeno della cosiddetta pirateria musicale.
Un caso particolare è rappresentato dai files MIDI, spesso utilizzati come basi o sottofondi musicali di molti siti Web. Trattandosi di elaborazioni dell’opera originaria, esse devono comunque essere autorizzate dall’autore del brano stesso o da chi ne detiene i diritti di utilizzazione economica. Pertanto, a volere legittimamente utilizzare i midi-files, bisogna essere certi che colui che li ha realizzati sia stato a ciò espressamente autorizzato dal compositore o dall’editore.
I limiti ora riferiti non sussistono per la riproduzione di musica di autori morti da oltre settant’anni, salvi comunque i diritti dovuti a chi ha eseguito e prodotto la registrazione, comunque da remunerare.
Le OPERE CINEMATOGRAFICHE e i FILMATI godono pure di un’analoga tutela. È solo da precisare che, trattandosi assai spesso di opere collettive (realizzate cioè congiuntamente da più partecipanti: regista, sceneggiatore, compositore della colonna sonora, etc.), la loro tutela si estende sino al trascorrere del settantesimo anno dalla morte dell’ultimo dei coautori.
- Art 88 L. 633- 41 come modificata: fotografia e diritti di riproduzione e spaccio.
Bisogna distinguere se le fotografie hanno o meno un carattere artistico. Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l’opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro). La tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia.
Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche. L’art. 90 della l. 633/41 infatti prescrive che ogni esemplare della foto deve contenere:
1. il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
2. l’indicazione dell’anno di produzione della fotografia, e – se la foto riproduce un’opera d’arte -;
3. il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.
Le FOTO ARTISTICHE, invece, in base all’art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel nostro ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247, vengono considerate alla stregua di opere dell’ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale appunto l’indicazione del titolare dei diritti e dell’anno di realizzazione). Non solo, pure la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte dell’autore, e non al ventennio dalla realizzazione.
- Art 96 L. 633-41 come modificata: ritratti
Per i RITRATTI, la legge impone che chiunque voglia esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l’immagine di una persona, deve preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 l. 633/41). Il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l. 633/41), salvo che l’esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata – senza la necessaria autorizzazione – per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.
- TUTTAVIA…
Recentemente, come emerso anche nel corso dell’audizione parlamentare del suo Presidente svoltasi in data 21 marzo 2012, l’AGCOM (e cioè l’autorità garante in questo settore) si è occupata delle problematiche emerse nel settore internet in materia di diritto d’autore.
Come notato da tale Autorità, l’evoluzione tecnologica e le nuove forme di fruizione dei contenuti digitali pongono l’esigenza, seria e urgente, di garantire, da una parte, un’efficace applicazione del diritto d’autore (inteso, a sua volta, come diritto alla libertà di espressione e diritto all’equa remunerazione degli autori), e dall’altra, una adeguata tutela dei diritti dei cittadini (accesso alla cultura e a Internet e diritto alla privacy in particolare).
In materia di tutela del diritto d’autore, l’AGCOM ha visto accrescere progressivamente il proprio ruolo grazie a interventi del legislatore che poggiano su tre pilastri normativi di seguito individuati:
1) la legge n. 248/2000,già citata che, nell’aggiornare le disposizioni della legge n. 633/41, ha inserito l’articolo 182-bis, con cui si attribuivano all’Autorità e alla SIAE, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, poteri di vigilanza, ma anche di ispezione, con l’obbligo di informare gli organi di polizia giudiziaria in caso di accertamento di violazioni.
2) art. 32-bis del decreto legislativo n. 44/2010, che impone ai fornitori di servizi di media audiovisivi – come definiti al medesimo articolo – il rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi nell’esercizio della propria attività, prevedendo altresì che l’Autorità garante emani le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l’osservanza dei limiti e dei divieti posti dalla norma citata.
3) le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2003, di recepimento della direttiva sul commercio elettronico, su contenuti e limiti delle responsabilità degli ISP, a seconda che svolgano attività di mere conduit, di caching e hosting di contenuti digitali. Va evidenziato che tale ultima normativa peraltro introduce, in via profondamente innovativa, il doppio binario di tutela: amministrativa e giudiziaria, prevedendo che l’autorità “amministrativa avente funzioni di vigilanza” possa esigere, al pari di quella giudiziaria, che il prestatore di servizi “impedisca o ponga fine alle violazioni commesse”.
L’AGCOM ha quindi potere inibitorio anche quando si configuri una violazione del diritto d’autore.

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