LETTERATITUDINE di Massimo Maugeri » facebook http://letteratitudine.blog.kataweb.it Un open-blog. un luogo d\'incontro virtuale tra scrittori, lettori, librai, critici, giornalisti e operatori culturali Sat, 11 Dec 2021 09:58:57 +0000 http://wordpress.org/?v=2.9.2 en hourly 1 DIFFAMAZIONE A MEZZO FACEBOOK (Le nostre vite tra diritto e web n. 27) http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2014/05/03/diffamazione-a-mezzo-facebook/ http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2014/05/03/diffamazione-a-mezzo-facebook/#comments Sat, 03 May 2014 10:40:38 +0000 Massimo Maugeri http://letteratitudine.blog.kataweb.it/?p=6126 diritto-e-web-2LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB – N. 27 -

Leggi L’introduzione di Massimo Maugeri e Simona Lo Iacono

* * *

DIFFAMAZIONE A MEZZO FACEBOOK

Nell’ordinamento giuridico italiano, la diffamazione (art. 595, codice penale) è un delitto contro l’onore ed è definita come l’offesa all’altrui reputazione, comunicata a più persone con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di comunicazione. A differenza del delitto di ingiuria di cui all’art. 594 c.p., il delitto di diffamazione può essere consumato solo in assenza della persona offesa.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è la reputazione intesa come l’immagine di sé presso gli altri.
Sul punto la suprema corte ha avuto modo di precisare (cassazione penale sez. V 28 febbraio 1995-3247) che l’oggetto della tutela penale è l’interesse dello Stato all’integrità morale della persona. Una interessante definizione si rinviene in una pronuncia di merito in cui si legge che la reputazione deve essere tutelata “tanto come stima che una persona si è conquistata presso gli altri, quanto come rispetto sociale minimo cui ogni persona ha diritto indipendentemente dalla buona o cattiva fama che derivi dalla sua condotta” (trib. Roma14 luglio 1990).

L’analisi testuale della norma consente di risalire ai suoi elementi strutturali: l’offesa all’altrui reputazione, intesa come lesione delle qualità personali, morali, sociali, professionali, etc. di un individuo; la comunicazione con più persone, laddove l’espressione “più persone” deve intendersi senz’altro come “almeno due persone”; l’assenza della persona offesa, da intendersi secondo la più autorevole dottrina come l’impossibilità di percepire l’offesa.

Data l’analisi strutturale del reato, dunque, non stupisce quanto ha statuito qualche giorno fa la prima sezione penale della Cassazione che ha annullato con rinvio l’assoluzione, pronunciata dalla Corte militare d’Appello di Roma, nei confronti di un maresciallo della Guardia di Finanza di San Miniato (Pisa) che, sul proprio profilo Fb, aveva usato espressioni diffamatorie nei confronti del collega che lo aveva sostituito in un incarico, senza però farne il nome. “Ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione – si legge nella sentenza depositata – è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dalla indicazione nominativa”.

Osservano i giudici: “Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due”.

Ai fini di tale valutazione, conclude la Corte, “non può non tenersi conto dell’utilizzazione del social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di Finanza, né alla circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona”.
Va ricordato che un precedente era costituito da una sentenza del GIP di Livorno del 22 ottobre-31 dicembre 2012 n. 38912 con cui fu confermata la potenzialità lesiva di fb.
Un ex dipendente di un centro estetico licenziato in modo ingiusto aveva infatti pubblicato sulla propria bacheca fb un messaggio denigratorio sul centro consigliando di non frequentarlo.
In quel caso il GIP decise che il messaggio conteneva gli elementi tipici del reato di diffamazione, proprio perché lesivo della reputazione in ambiente sociale e professionale.
Va infine ricordato che l’utilizzo di internet comporta l’applicazione di una aggravante, quella dell’offesa arrecata con un mezzo di pubblicità, con conseguente applicazione di un aggravamento di pena.
L’aggravante è legata all’alta diffusività del messaggio.
Quanto a quest’ultimo punto, una delle più belle immagini della diffusività della diffamazione ce la fornisce San Filippo Neri, uno dei Santi più bonari e bizzarri della storia della Chiesa, tanto da essere definito il “Santo della gioia o il buffone di Dio”.
Colto, ironico, umilissimo, era solito confessare con discrezione e amore, dando penitenze singolari.
Una volta a una donna che gli confessò di avere sparso maldicenza, diede come penitenza quella di spennare una gallina morta lungo la strada e poi di raccoglierne tutte le piume che volavano per aria.
Alla domanda perplessa della donna che chiese il perché, il Santo spiegò che le piume portate dal vento erano come le sue parole, inafferrabili (e irrecuperabili) una volta pronunciate.

]]>
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2014/05/03/diffamazione-a-mezzo-facebook/feed/ 0
DIFFAMAZIONE A MEZZO FACEBOOK (Le nostre vite tra diritto e web n. 6) http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2012/11/17/diffamazione-a-mezzo-facebook-le-nostre-vite-tra-diritto-e-web-n-6/ http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2012/11/17/diffamazione-a-mezzo-facebook-le-nostre-vite-tra-diritto-e-web-n-6/#comments Sat, 17 Nov 2012 13:43:09 +0000 Massimo Maugeri http://letteratitudine.blog.kataweb.it/?p=4658 diritto-e-web-2LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB – N. 6: DIFFAMAZIONE A MEZZO FACEBOOK

L’introduzione di Massimo Maugeri e Simona Lo Iacono

Ottobre 2012, Tribunale di LIVORNO: diffamazione a mezzo facebook

La materia della diffamazione costituisce uno dei temi più delicati nella regolamentazione del mondo delle informazioni, soprattutto da quanto la comunicazione viaggia veloce su internet.
L’esistenza del web ha infatti aggravato il problema della asimmetria tra potenziale calunniato e potenziale calunniatore, poiché la rete non ha confini territoriali e limiti di percezione. È quindi indubitabile che la lesività del reato è potenziata, e pressoché irrecuperabile.
Iniziamo col definire la diffamazione.

L’art 595 c.p. stabilisce che “chiunque, al di fuori dei casi di cui all’art. 594 c.p. (Ingiuria), comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino ad € 1.032,00. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino ad € 2.065,00. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altra forma di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad € 516,00”.

L’art. 596-bis c.p. (Diffamazione a mezzo stampa) dispone, inoltre, che se il delitto è commesso col mezzo della stampa, lo stesso trattamento sanzionatorio, diminuito in misura non eccedente un terzo, è applicato al direttore o vicedirettore responsabile, all’editore ed allo stampatore (per i reati di cui agli artt. 57 c.p., Reati commessi col mezzo della stampa periodica, 57-bis c.p., Reati commessi col mezzo della stampa non periodica, e 58 c.p., Stampa clandestina), in quanto tenuti ad esercitare sul contenuto del periodico il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati.

Il legislatore, pur mostrando di aver preso in considerazione l’esistenza di nuovi strumenti di comunicazione, telematici ed informatici (si veda, ad esempio, l’art. 623-bis c.p. in tema di reati contro l’inviolabilità dei segreti), non ha ritenuto di mutare o integrare la normativa con riferimento ai reati contro l’onore (artt. 594 e 595 c.p.), pur essendo intuitivo che questi ultimi possano essere commessi anche per via telematica o informatica.

Pensando, ad esempio, alla trasmissione di comunicazioni via e-mail, ci si rende facilmente conto che è certamente possibile che un agente, inviando messaggi atti ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria (se il destinatario è lo stesso soggetto offeso) o di diffamazione (se i destinatari sono persone diverse). Ovviamente, l’azione è altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell’onore anche se l’agente immette il messaggio in rete con modalità diverse.

Dottrina e giurisprudenza sono, dal canto loro, oramai in accordo, ritenendo che nella nozione di “stampa” di cui all’art. 595, co. 3, c.p. debba essere ricompresso ogni prodotto idoneo alla sua diffusione in una molteplicità di esemplari, con mezzi meccanici o fisico-chimici. Analogamente, per “altri mezzi di pubblicità” si intendono, in senso ampio, tutti gli altri mezzi divulgativi, quindi, anche internet (Cass. pen., n. 4741/2000, cit.).

È noto che il reato di diffamazione si consumi anche se la comunicazione e/o la percezione non siano contemporanee e contestuali ma, mentre nel caso di diffamazione commessa a mezzo posta o e-mail è necessario che l’agente compili e spedisca una serie di messaggi ad uno o più destinatari, nel caso in cui l’autore del reato crei o utilizzi uno spazio web o un social network come facebook, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (anche se nell’ambito limitato di coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica o l’autorizzazione a connettersi).

Partendo da tale premessa, si giunge agevolmente a ritenere che l’utilizzo di Internet integri l’ipotesi aggravata di cui all’art. 595, co. 3, c.p. (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio – solo lontanamente paragonabile a quella della stampa ovvero delle trasmissioni televisive o radiofoniche – rende l’agente meritevole di un più severo trattamento penale.

Internet è, infatti, un mezzo di comunicazione più “democratico”: chiunque, con costi relativamente contenuti e con un apparato tecnologico modesto, può creare un proprio “sito”, ovvero utilizzarne uno altrui. Poiché le informazioni e le immagini immesse nel web, relative a qualsiasi persona, sono fruibili (potenzialmente) in qualsiasi parte del mondo, il reato, di conseguenza, si consuma al momento della percezione del messaggio da parte di soggetti estranei sia all’agente che alla persona offesa (Cass. pen., n. 4741/2000, cit.).

Una volta stabilito che in astratto è configurabile la diffamazione a mezzo Internet, occorre chiedersi come sia possibile dare la prova processuale dell’esistenza di uno scritto o filmato o immagine diffamatoria.

Non bisogna dimenticare che la pagina web incriminata potrebbe essere cancellata dopo poche ore dalla pubblicazione, quando il reato è già stato commesso ed il danno prodotto. Le informazioni tratte da una rete telematica sono per loro stessa natura volatili e suscettibili di continua trasformazione e, pertanto, deve escludersi che abbia qualità di documento, con conseguente efficacia probatoria, una copia su supporto cartaceo (una mera stampa dalla pagina web) che non risulti raccolta con garanzie di rispondenza all’originale e di riferibilità ad un determinato periodo temporale (Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 2004, n. 2912).

Si impone, quindi, la necessità di fornire certezza al contenuto del testo diffamatorio e dimostrarne la data certa. Tale impellenza viene soddisfatta con una produzione della copia conforme della pagina web, proprio al fine di cristallizzarne il contenuto in un preciso istante temporale .

Posto che la pagina web costituisce “documento informatico” (rappresentazione informatica di atti e fatti o dati giuridicamente rilevanti) ai sensi dell’art.1 d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, in Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, suppl. ord. n. 93) e che, ai sensi all’art. 23, la copia del documento informatico – su supporto cartaceo o digitale – è valida se raccolta in conformità alle regole tecniche vigenti, la copia conforme della pagina web potrà essere eseguita da un notaio (oltre che da un cancelliere, segretario comunale, etc., ex art. 18, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, in Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, suppl. ord. n. 30) il quale adatti alle peculiarità del documento informatico la tipica attività notarile di rilascio di copie autentiche. Tale certificazione di conformità costituisce il presupposto minimo richiesto dalla giurisprudenza.

Infine, giova rammentare che sotto il profilo civilistico la diffamazione a mezzo internet comporta un danno morale, quantificabile economicamente. Sul punto, una sentenza del Tribunale di Monza, ovvero la sentenza n. 770 del 2 marzo 2010, afferma che: “ogni utente di social network (nel caso di specie di “facebook”) che sia destinatario di un messaggio lesivo della propria reputazione, dell’onore e del decoro, ha diritto al risarcimento del danno morale o non patrimoniale, ovviamente da porre a carico dell’autore del messaggio medesimo”.

Ancora più di recente Il Tribunale di Livorno, in data 1 ottobre 2012, ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti di una donna per diffamazione a mezzo stampa (comma 3 dell’articolo 595 c.p.), per aver scritto frasi offensive sul proprio profilo Facebook, e rivolte al proprio ex datore di lavoro. Il tribunale di Livorno, dando vita ad un nuovo orientamento nella giurisprudenza di merito, ha deciso di condannare la donna per “diffamazione” con l’aggravante del “mezzo stampa” poiché l’insulto all’ex datore di lavoro (che l’aveva licenziata) è avvenuto sul proprio profilo Facebook.

* * *

Tutte le puntate di Le nostre vite tra diritto e web” sono disponibili qui…

-

[Cliccare sui link, per seguire LetteratitudineNewsLetteratitudineRadio]

]]>
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2012/11/17/diffamazione-a-mezzo-facebook-le-nostre-vite-tra-diritto-e-web-n-6/feed/ 0
LA CENSURA “AUTOMATICA” DI FACEBOOK http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2011/07/25/i-pro-e-i-contro-di-facebook/ http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2011/07/25/i-pro-e-i-contro-di-facebook/#comments Mon, 25 Jul 2011 21:26:09 +0000 Massimo Maugeri http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2009/01/07/i-pro-e-i-contro-di-facebook/ LA CENSURA “AUTOMATICA” DI FACEBOOK

Chi mi segue su Letteratitudine è al corrente del mio entusiasmo rivolto alla rivoluzione Internet (come non riconoscere, per esempio, il ruolo importante che di recente il web ha giocato nel rovesciamento di un paio di regimi dittatoriali in Nord Africa). Questo entusiasmo, tuttavia, non mi ha mai impedito di stigmatizzare gli aspetti negativi della rete (che pur ci sono). Sin dai “primissimi tempi” ho messo in risalto i rischi che potevano derivare dal monopolio di Google. Insieme all’amica Simona Lo Iacono ho puntato l’indice sulla piaga della pedofilia on line, e ho evidenziato che anche la scrittura in rete implica l’assunzione di responsabilità.
Tempo fa, nel post che potete leggere di seguito, ho anche cercato – insieme a voi – di analizzare i pro e i contro di Facebook: il più frequentato social network di questi anni.
Vorrei aggiornare il suddetto post, raccontandovi un episodio che è capitato proprio a me.
Giorno 16 luglio, ho provato a inserire nel mio profilo Facebook (e in quello di Letteratitudine) il link di un nuovo post (in genere riporto i link senza “taggare” – cioè “invitare alla discussione” – nessuno… proprio per evitare di disturbare). Scopro, con enorme sorpresa, che il link non è pubblicabile. Nel momento, infatti, in cui clicco sull’apposito pulsante, appare una finestra contenente il testo che riporto di seguito: “In questo messaggio sono presenti dei contenuti bloccati che sono già stati contrassegnati come offensivi o spam. Facci sapere se ritieni che si tratti di un errore”.
Cliccando sulle parole “Facci sapere”, si apre una nuova finestra dove mi si dà conferma che i contenuti di Letteratitudine sono stati segnalati come offensivi. Anche in questo caso riporto il testo che appare sulla finestra: “Il contenuto che stai tentando di pubblicare su Facebook è stato segnalato come offensivo. Compila questo modulo se ritieni che questo contenuto sia stato bloccato per errore”.
Nonostante abbia compilato il suddetto modulo decine e decine di volte (forse anche centinaia), e nonostante le numerose mail inviate all’help desk di Facebook, la censura non è stata sbloccata. Non solo: non mi è mai stata data alcuna spiegazione.
Ancora oggi (sono trascorsi dieci giorni, all’incirca) non è possibile pubblicare link di Letteratitudine. E, ripeto, senza che ne conosca le ragioni. Non solo non posso farlo io, ma non può farlo nessuno degli utenti di Facebook (500 milioni di persone, sparse per il pianeta).
Ovviamente la cosa mi dispiace, intanto per il fatto (paradossale) che uno dei principi fondanti di Letteratitudine (come ben sa chi mi segue) coincide con il rispetto dell’altro e delle altrui idee (altro che contenuti offensivi!), ma anche per il fatto che nessuno degli amici di questo blog (e in tanti hanno provato a farlo) possono pubblicare sui loro profili link di origine letteratitudiniana.
Per fortuna il danno arrecato non è particolarmente rilevante, giacché Letteratitudine ha una sua autonomia ed è del tutto indipendente da Facebook. Tuttavia ho deciso ugualmente di “denunciare” l’episodio dato che qualcosa del genere potrebbe capitare a chiunque. Anche perché i “buontemponi dalla segnalazione facile” (chiamiamoli così) sono sempre esistiti e sempre esisteranno. E forse è pure inutile prendersela con loro.
È bene che sappiate – cari utenti di Facebook – che, se qualcuno dovesse cominciare a segnalare i contenuti dei vostri blog (che linkate sui vostri profili) come offensivi (al di là del fatto che lo siano davvero), prima o poi verrà applicata questa forma di censura “automatica” (che opera, cioè, senza che si sia proceduto a una previa verifica dei contenuti) anche a vostro danno. Del resto non è capitato solo a me (so di persone che, da un giorno all’altro, e senza spiegazioni, si sono visti cancellare il loro profilo).
Vi garantisco che vedersi censurati (o eliminati) senza motivo, senza preavviso e senza spiegazioni è tutt’altro che piacevole.
http://giano.luiss.it/files/2009/09/Il-processo.jpgMi viene in mente l’incipit del noto romanzo postumo di Franz Kafka, “Il processo”: Qualcuno doveva aver calunniato Josef K., poiché un mattino, senza che avesse fatto nulla di male, egli fu arrestato (traduzione di Primo Levi, Einaudi, 1983).

Ora, partendo dal presupposto che i “buontemponi dalla segnalazione facile” (continuiamo a chiamarli così) sono sempre esistiti e sempre esisteranno, credo che chi dovrebbe evitare che accadano episodi del genere sia proprio il social network.
Capisco che controllare i contenuti messi on line da 500 milioni di utenti è piuttosto complesso e gravoso, tuttavia quando un sito web (proprio grazie al numero esorbitante dei propri iscritti) raggiunge il valore aziendale di 50 miliardi di dollari (è il caso di Facebook) credo che il problema debba essere affrontato in maniera più seria.
Anche perché, a dirla tutta, è paradossale sentire le lagnanze dei manager di questi colossi della Rete quando si lamentano della difficoltà a penetrare nei paesi assediati da un regime dittatoriale, mentre poi loro stessi – al loro interno – applicano metodi sbrigativi che, in alcuni casi, sfociano in forme di censura automatica di “stampo sovietico”.

Il consiglio che vi do, dunque, è di prendere consapevolezza del fatto che, all’interno di un social network come Facebook (utilissimo, per carità: ti aiuta a connetterti e rimanere in contatto con le persone della tua vita!), siamo tutti assoggettati alle decisioni (e agli automatismi censori) di un deus ex machina.

Meglio mantenersi indipendenti, dunque. Se possibile.
Scusate lo sfogo!

Massimo Maugeri
(25 luglio 2011)

P.s. Attendo, ovviamente, le vostre opinioni in merito.
P.p.s. Sarei grato se le notizie inserite in questo post potessero “circolare”. Magari può essere utile per sbloccare la censura. Perciò, linkate e scrivete (se potete). Grazie in anticipo.

————–

I PRO E I CONTRO DI FACEBOOK
post del 7 gennaio 2009

facebook.JPGMolti di voi conoscono Facebook, il social network più frequentato in Internet.
Se ne è parlato parecchio in questi mesi. E se ne “parla” moltissimo oggi, anche nelle pagine dei principali quotidiani nazionali.
Da poco tempo sono anch’io uno degli “iscritti” (trovate il mio profilo qui). Inizialmente ero piuttosto perplesso. Più che altro temevo che non avessi “tempo libero” a sufficienza per gestire una nuova pagina web (e devo dire che parte delle “perplessità” permangono anche adesso). Poi, discutendone con Stefania Nardini, Francesca Mazzucato e Marco Minghetti mi sono deciso a iscrivermi. E a provare…
L’ho fatto con l’obiettivo di capire il “fenomeno” e tentare di “integrare” una mia pagina su Facebook con Letteratitudine.
Sono iscritto da troppo poco tempo e non mi sento di esprimere giudizi definitivi.

Ma cos’è Facebook? E come nasce?
Wikipedia Italia
ci dice – riporto qui il testo a beneficio dei meno informati – che “Facebook è stato fondato il 4 febbraio 2004 da Mark Zuckerberg, all’epoca diciannovenne e studente presso l’università di Harvard. Fu poi esteso al MIT, all’Università di Boston, al College di Boston, e a tutte le scuole Ivy League nel giro di due mesi. Molte singole università furono aggiunte in rapida successione nell’anno successivo. Col tempo, persone con un indirizzo di posta elettronica con dominio universitario (per esempio .edu, .ac.uk, etc.) da istituzioni di tutto il mondo acquisirono i requisiti per parteciparvi. Quindi il 27 febbraio 2006 Facebook si estese alle scuole superiori e grandi aziende. Dall’11 settembre 2006, chiunque abbia più di 13 anni può parteciparvi. Gli utenti possono fare parte di una o più reti partecipanti, come la scuola superiore, il luogo di lavoro o la regione geografica. Quindi se lo scopo principale iniziale di Facebook era di far mantenere i contatti tra studenti di università e licei di tutto il mondo, adesso è diventata una rete sociale che abbraccia trasversalmente tutti gli utenti di internet. Dal settembre 2006 al settembre 2007 la posizione nella graduatoria del traffico dei siti è passata secondo Alexa dalla sessantesima alla settima posizione. Dal luglio 2007 figura nella Top 10 dei siti più visitati al mondo ed è il sito numero uno per foto negli Stati Uniti con oltre 60 milioni di foto caricate settimanalmente. In Italia, nel 2008, c’è stato un vero e proprio boom: nel mese di agosto si sono registrate oltre un milione e trecentomila visite, con un incremento annuo del 961%; il terzo trimestre ha poi visto l’Italia in testa alla lista dei paesi con il maggiore incremento del numero di utenti (+135%). Il nome del sito si riferisce agli annuari con le foto di ogni singolo membro (facebooks) che alcuni college e scuole preparatorie statunitensi pubblicano all’inizio dell’anno accademico e distribuiscono ai nuovi studenti e al personale della facoltà come una via per conoscere le persone del campus. Il sito conta attualmente oltre 160 milioni di utenti in tutto il mondo ed è valutato più di 16 miliardi di dollari”.

Vi domando (e mi rivolgo soprattutto a chi si è iscritto)…
Quali sono, a vostro avviso, i “pro” di Facebook? Quali, i “contro”?

E, in definitiva, sempre a vostro giudizio…
Il tempo impiegato su Facebook è più “tempo guadagnato” o “tempo perso”?

Ne discutiamo insieme all’amico Marco Minghetti che si è iscritto da molto più tempo di me e ha predisposto una interessante e corposa monografia.
Massimo Maugeri

]]>
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2011/07/25/i-pro-e-i-contro-di-facebook/feed/ 278