LETTERATITUDINE di Massimo Maugeri » social network http://letteratitudine.blog.kataweb.it Un open-blog. un luogo d\'incontro virtuale tra scrittori, lettori, librai, critici, giornalisti e operatori culturali Sat, 11 Dec 2021 09:58:57 +0000 http://wordpress.org/?v=2.9.2 en hourly 1 DIFFAMAZIONE A MEZZO FACEBOOK (Le nostre vite tra diritto e web n. 27) http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2014/05/03/diffamazione-a-mezzo-facebook/ http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2014/05/03/diffamazione-a-mezzo-facebook/#comments Sat, 03 May 2014 10:40:38 +0000 Massimo Maugeri http://letteratitudine.blog.kataweb.it/?p=6126 diritto-e-web-2LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB – N. 27 -

Leggi L’introduzione di Massimo Maugeri e Simona Lo Iacono

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DIFFAMAZIONE A MEZZO FACEBOOK

Nell’ordinamento giuridico italiano, la diffamazione (art. 595, codice penale) è un delitto contro l’onore ed è definita come l’offesa all’altrui reputazione, comunicata a più persone con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di comunicazione. A differenza del delitto di ingiuria di cui all’art. 594 c.p., il delitto di diffamazione può essere consumato solo in assenza della persona offesa.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è la reputazione intesa come l’immagine di sé presso gli altri.
Sul punto la suprema corte ha avuto modo di precisare (cassazione penale sez. V 28 febbraio 1995-3247) che l’oggetto della tutela penale è l’interesse dello Stato all’integrità morale della persona. Una interessante definizione si rinviene in una pronuncia di merito in cui si legge che la reputazione deve essere tutelata “tanto come stima che una persona si è conquistata presso gli altri, quanto come rispetto sociale minimo cui ogni persona ha diritto indipendentemente dalla buona o cattiva fama che derivi dalla sua condotta” (trib. Roma14 luglio 1990).

L’analisi testuale della norma consente di risalire ai suoi elementi strutturali: l’offesa all’altrui reputazione, intesa come lesione delle qualità personali, morali, sociali, professionali, etc. di un individuo; la comunicazione con più persone, laddove l’espressione “più persone” deve intendersi senz’altro come “almeno due persone”; l’assenza della persona offesa, da intendersi secondo la più autorevole dottrina come l’impossibilità di percepire l’offesa.

Data l’analisi strutturale del reato, dunque, non stupisce quanto ha statuito qualche giorno fa la prima sezione penale della Cassazione che ha annullato con rinvio l’assoluzione, pronunciata dalla Corte militare d’Appello di Roma, nei confronti di un maresciallo della Guardia di Finanza di San Miniato (Pisa) che, sul proprio profilo Fb, aveva usato espressioni diffamatorie nei confronti del collega che lo aveva sostituito in un incarico, senza però farne il nome. “Ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione – si legge nella sentenza depositata – è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dalla indicazione nominativa”.

Osservano i giudici: “Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due”.

Ai fini di tale valutazione, conclude la Corte, “non può non tenersi conto dell’utilizzazione del social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di Finanza, né alla circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona”.
Va ricordato che un precedente era costituito da una sentenza del GIP di Livorno del 22 ottobre-31 dicembre 2012 n. 38912 con cui fu confermata la potenzialità lesiva di fb.
Un ex dipendente di un centro estetico licenziato in modo ingiusto aveva infatti pubblicato sulla propria bacheca fb un messaggio denigratorio sul centro consigliando di non frequentarlo.
In quel caso il GIP decise che il messaggio conteneva gli elementi tipici del reato di diffamazione, proprio perché lesivo della reputazione in ambiente sociale e professionale.
Va infine ricordato che l’utilizzo di internet comporta l’applicazione di una aggravante, quella dell’offesa arrecata con un mezzo di pubblicità, con conseguente applicazione di un aggravamento di pena.
L’aggravante è legata all’alta diffusività del messaggio.
Quanto a quest’ultimo punto, una delle più belle immagini della diffusività della diffamazione ce la fornisce San Filippo Neri, uno dei Santi più bonari e bizzarri della storia della Chiesa, tanto da essere definito il “Santo della gioia o il buffone di Dio”.
Colto, ironico, umilissimo, era solito confessare con discrezione e amore, dando penitenze singolari.
Una volta a una donna che gli confessò di avere sparso maldicenza, diede come penitenza quella di spennare una gallina morta lungo la strada e poi di raccoglierne tutte le piume che volavano per aria.
Alla domanda perplessa della donna che chiese il perché, il Santo spiegò che le piume portate dal vento erano come le sue parole, inafferrabili (e irrecuperabili) una volta pronunciate.

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DIFFAMAZIONE A MEZZO FACEBOOK (Le nostre vite tra diritto e web n. 6) http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2012/11/17/diffamazione-a-mezzo-facebook-le-nostre-vite-tra-diritto-e-web-n-6/ http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2012/11/17/diffamazione-a-mezzo-facebook-le-nostre-vite-tra-diritto-e-web-n-6/#comments Sat, 17 Nov 2012 13:43:09 +0000 Massimo Maugeri http://letteratitudine.blog.kataweb.it/?p=4658 diritto-e-web-2LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB – N. 6: DIFFAMAZIONE A MEZZO FACEBOOK

L’introduzione di Massimo Maugeri e Simona Lo Iacono

Ottobre 2012, Tribunale di LIVORNO: diffamazione a mezzo facebook

La materia della diffamazione costituisce uno dei temi più delicati nella regolamentazione del mondo delle informazioni, soprattutto da quanto la comunicazione viaggia veloce su internet.
L’esistenza del web ha infatti aggravato il problema della asimmetria tra potenziale calunniato e potenziale calunniatore, poiché la rete non ha confini territoriali e limiti di percezione. È quindi indubitabile che la lesività del reato è potenziata, e pressoché irrecuperabile.
Iniziamo col definire la diffamazione.

L’art 595 c.p. stabilisce che “chiunque, al di fuori dei casi di cui all’art. 594 c.p. (Ingiuria), comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino ad € 1.032,00. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino ad € 2.065,00. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altra forma di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad € 516,00”.

L’art. 596-bis c.p. (Diffamazione a mezzo stampa) dispone, inoltre, che se il delitto è commesso col mezzo della stampa, lo stesso trattamento sanzionatorio, diminuito in misura non eccedente un terzo, è applicato al direttore o vicedirettore responsabile, all’editore ed allo stampatore (per i reati di cui agli artt. 57 c.p., Reati commessi col mezzo della stampa periodica, 57-bis c.p., Reati commessi col mezzo della stampa non periodica, e 58 c.p., Stampa clandestina), in quanto tenuti ad esercitare sul contenuto del periodico il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati.

Il legislatore, pur mostrando di aver preso in considerazione l’esistenza di nuovi strumenti di comunicazione, telematici ed informatici (si veda, ad esempio, l’art. 623-bis c.p. in tema di reati contro l’inviolabilità dei segreti), non ha ritenuto di mutare o integrare la normativa con riferimento ai reati contro l’onore (artt. 594 e 595 c.p.), pur essendo intuitivo che questi ultimi possano essere commessi anche per via telematica o informatica.

Pensando, ad esempio, alla trasmissione di comunicazioni via e-mail, ci si rende facilmente conto che è certamente possibile che un agente, inviando messaggi atti ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria (se il destinatario è lo stesso soggetto offeso) o di diffamazione (se i destinatari sono persone diverse). Ovviamente, l’azione è altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell’onore anche se l’agente immette il messaggio in rete con modalità diverse.

Dottrina e giurisprudenza sono, dal canto loro, oramai in accordo, ritenendo che nella nozione di “stampa” di cui all’art. 595, co. 3, c.p. debba essere ricompresso ogni prodotto idoneo alla sua diffusione in una molteplicità di esemplari, con mezzi meccanici o fisico-chimici. Analogamente, per “altri mezzi di pubblicità” si intendono, in senso ampio, tutti gli altri mezzi divulgativi, quindi, anche internet (Cass. pen., n. 4741/2000, cit.).

È noto che il reato di diffamazione si consumi anche se la comunicazione e/o la percezione non siano contemporanee e contestuali ma, mentre nel caso di diffamazione commessa a mezzo posta o e-mail è necessario che l’agente compili e spedisca una serie di messaggi ad uno o più destinatari, nel caso in cui l’autore del reato crei o utilizzi uno spazio web o un social network come facebook, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (anche se nell’ambito limitato di coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica o l’autorizzazione a connettersi).

Partendo da tale premessa, si giunge agevolmente a ritenere che l’utilizzo di Internet integri l’ipotesi aggravata di cui all’art. 595, co. 3, c.p. (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio – solo lontanamente paragonabile a quella della stampa ovvero delle trasmissioni televisive o radiofoniche – rende l’agente meritevole di un più severo trattamento penale.

Internet è, infatti, un mezzo di comunicazione più “democratico”: chiunque, con costi relativamente contenuti e con un apparato tecnologico modesto, può creare un proprio “sito”, ovvero utilizzarne uno altrui. Poiché le informazioni e le immagini immesse nel web, relative a qualsiasi persona, sono fruibili (potenzialmente) in qualsiasi parte del mondo, il reato, di conseguenza, si consuma al momento della percezione del messaggio da parte di soggetti estranei sia all’agente che alla persona offesa (Cass. pen., n. 4741/2000, cit.).

Una volta stabilito che in astratto è configurabile la diffamazione a mezzo Internet, occorre chiedersi come sia possibile dare la prova processuale dell’esistenza di uno scritto o filmato o immagine diffamatoria.

Non bisogna dimenticare che la pagina web incriminata potrebbe essere cancellata dopo poche ore dalla pubblicazione, quando il reato è già stato commesso ed il danno prodotto. Le informazioni tratte da una rete telematica sono per loro stessa natura volatili e suscettibili di continua trasformazione e, pertanto, deve escludersi che abbia qualità di documento, con conseguente efficacia probatoria, una copia su supporto cartaceo (una mera stampa dalla pagina web) che non risulti raccolta con garanzie di rispondenza all’originale e di riferibilità ad un determinato periodo temporale (Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 2004, n. 2912).

Si impone, quindi, la necessità di fornire certezza al contenuto del testo diffamatorio e dimostrarne la data certa. Tale impellenza viene soddisfatta con una produzione della copia conforme della pagina web, proprio al fine di cristallizzarne il contenuto in un preciso istante temporale .

Posto che la pagina web costituisce “documento informatico” (rappresentazione informatica di atti e fatti o dati giuridicamente rilevanti) ai sensi dell’art.1 d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, in Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, suppl. ord. n. 93) e che, ai sensi all’art. 23, la copia del documento informatico – su supporto cartaceo o digitale – è valida se raccolta in conformità alle regole tecniche vigenti, la copia conforme della pagina web potrà essere eseguita da un notaio (oltre che da un cancelliere, segretario comunale, etc., ex art. 18, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, in Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, suppl. ord. n. 30) il quale adatti alle peculiarità del documento informatico la tipica attività notarile di rilascio di copie autentiche. Tale certificazione di conformità costituisce il presupposto minimo richiesto dalla giurisprudenza.

Infine, giova rammentare che sotto il profilo civilistico la diffamazione a mezzo internet comporta un danno morale, quantificabile economicamente. Sul punto, una sentenza del Tribunale di Monza, ovvero la sentenza n. 770 del 2 marzo 2010, afferma che: “ogni utente di social network (nel caso di specie di “facebook”) che sia destinatario di un messaggio lesivo della propria reputazione, dell’onore e del decoro, ha diritto al risarcimento del danno morale o non patrimoniale, ovviamente da porre a carico dell’autore del messaggio medesimo”.

Ancora più di recente Il Tribunale di Livorno, in data 1 ottobre 2012, ha pronunciato sentenza di condanna nei confronti di una donna per diffamazione a mezzo stampa (comma 3 dell’articolo 595 c.p.), per aver scritto frasi offensive sul proprio profilo Facebook, e rivolte al proprio ex datore di lavoro. Il tribunale di Livorno, dando vita ad un nuovo orientamento nella giurisprudenza di merito, ha deciso di condannare la donna per “diffamazione” con l’aggravante del “mezzo stampa” poiché l’insulto all’ex datore di lavoro (che l’aveva licenziata) è avvenuto sul proprio profilo Facebook.

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Tutte le puntate di Le nostre vite tra diritto e web” sono disponibili qui…

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SCRIVERE AI TEMPI DEL WEB http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2012/04/12/scrivere-ai-tempi-del-web/ http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2012/04/12/scrivere-ai-tempi-del-web/#comments Thu, 12 Apr 2012 20:18:12 +0000 Massimo Maugeri http://letteratitudine.blog.kataweb.it/?p=4024 scrivere-ai-tempi-del-web-2Qualche settimana fa ho avuto il piacere di condurre uno dei laboratori di eccellenza di “Officina dei media” proposti dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania. Il titolo era: “Scrivere ai tempi del web”. Per me è stata un’occasione preziosissima per approfondire, insieme alle studentesse e agli studenti del laboratorio (provenienti da varie Facoltà… non solo da quella di Lettere e Filosofia), alcuni degli argomenti trattati qui su Letteratitudine nel corso di questi sei anni di attività. Nel farlo mi sono avvalso anche di “contributi” recentissimi e di varia provenienza (articoli di quotidiani e magazine, video, ecc.).
Riporto, in sintesi, alcuni degli argomenti oggetto del laboratorio (linkando i post di Letteratitudine a essi attinenti): la “rivoluzione internet”, Terza Pagina e comunicazione letteraria on line, i blog letterari e gli ipertesti, perché leggere e perché scrivere, lettura e scrittura tra viaggio e condivisione, la scrittura nell’era delle immagini e dei new media, i social network, linguaggio e slang della rete, problematiche legate all’e-book, print on demand e self-publishing, copyright e/o copyleft, la grande rete della scrittura, prospettive e ipotesi sul romanzo ai tempi della rete: il caso David Shields.
Alla fine del laboratorio – impostato come “dibattito aperto” – ho chiesto alle studentesse e agli studenti che hanno partecipato, di esprimere le loro opinioni sui temi trattati. Nel farlo, ho posto loro le seguenti dieci domande. Con alcuni dei partecipanti abbiamo deciso di rendere pubbliche le risposte al fine di favorire l’interazione tra loro e allargare il dibattito ai frequentatori di questo blog (a cui chiedo, dunque, nel caso in cui avessero tempo e voglia, di fornire le loro risposte).
Si tratta – lo ripeto – di argomenti di cui, in un modo o nell’altro, abbiamo avuto modo di discutere nel corso di questi anni. Il mio auspicio è che questo post possa svolgere una funzione di sintesi, magari fornendo nuovi spunti di riflessione derivanti dal confronto, dalla crescita e dallo scambio di esperienze.
Ecco le domande…

1. Che ruolo hanno avuto i blog nello sviluppo del dibattito culturale e letterario italiano?

2. Confrontando “lit-blog” e siti letterari con la cosiddetta “Terzapagina”… quali sono i pro e i contro?

3. Quali sono le ragioni del leggere e dello scrivere ai tempi del web? Fornite le “vostre” motivazioni…

4. Come è cambiata (se è cambiata) la scrittura con l’esplosione dei social network?

5. La rivoluzione digitale ha inciso (o inciderà) sulla letteratura?

6. Cosa ne pensate dell’e-book?

7. Cosa ne pensate del self-publishing?

8. Qual è il ruolo del romanzo, oggi? E quale genere narrativo sa raccontare meglio la realtà?

9. Copyright e copyleft: cosa ne pensate?

10. Come immaginate il futuro editoriale con la diffusione dell’e-book? L’editoria elettronica sopravvivrà alla pirateria o è destinata a subire gli stessi contraccolpi che hanno interessato l’industria musicale?

Ringrazio in anticipo tutti coloro che avranno la bontà di raccogliere questo mio invito.

Massimo Maugeri

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