LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB – N. 28
Leggi L’introduzione di Massimo Maugeri e Simona Lo Iacono
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IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Quando ho iniziato il mio periodo di uditorato in magistratura era il 1997.
Prestavo servizio come volontaria all’ufficio del GIP. Avevo infatti vinto il concorso qualche mese prima, e in attesa di essere chiamata alle funzioni, cominciai a frequentare il tribunale, al seguito di un vecchio ed esperto collega.
La prima cosa che vidi, fu la montagna di fascicoli accatastata accanto alla porta, i commessi che facevano cigolare i carrelli tra un’udienza e l’altra, i giudici civili sommersi da faldoni e codici.
Un universo di carta, verbalizzazioni faticose da dettare al cancelliere, sentenze scritte a mano e ricopiate con macchina da scrivere elettrica, o con i primi sistemi di scrittura del computer.
Le ricerche nella Gazzetta Ufficiale avvenivano in biblioteca, dove consultavamo per ore tomi polverosi.
E, infine, le comunicazioni erano appannaggio di affaticati ufficiali giudiziari, che percorrevano il territorio avvezzi a ogni imprevisto e traballando sugli scossoni delle auto stracolme di verbali di notifica.
Diciassette anni fa nessuno di noi avrebbe mai ritenuto possibile digitare il numero delle leggi con un mouse, farlo apparire al computer, scrivere gli atti giudiziari con firma digitale e depositarli da casa, seduti alla propria scrivania.
Cos’è accaduto?
E’ entrato in vigore il processo civile telematico.
Il Processo Civile Telematico è, infatti, il progetto del Ministero della Giustizia per la realizzazione di un sistema informatico civile che si pone l’obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra le parti, il giudice e la cancelleria.
Il progetto nasce sulla base del D.P.R. 13-2-2001 n. 123 (Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della corte dei conti) e secondo le regole tecnico-operative stabilite per il funzionamento e la gestione del sistema informatico civile, nonché per l’accesso dei difensori delle parti e degli ufficiali giudiziari.
Il cambiamento non riguarda, dunque, la disciplina delle fasi processuali quanto le modalità dello scambio di atti e comunicazioni tra gli avvocati e gli Uffici Giudiziari, e all’interno degli Uffici Giudiziari stessi, dando la possibilità di creare un sistema informatizzato dell’attività giudiziaria alternativo a quello cartaceo attualmente utilizzato. Infatti, il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha acquisito ora efficacia probatoria e quindi la trasmissione con strumenti informatici può considerarsi valida ed efficace agli effetti di legge.
Il progetto consiste nella realizzazione di un insieme di applicazioni informatiche e infrastrutture tecnologiche che renda accessibile via web il sistema informatico civile, sia per il deposito di atti che per attività di consultazione dello stato delle cause e del fascicolo; inoltre è prevista anche la trasmissione per via telematica di comunicazioni, notifiche e copie di atti dagli uffici giudiziari ai soggetti coinvolti. Presupposto per questo scambio di atti è che ogni soggetto coinvolto sia dotato e metta a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica: per l’avvocato, l’indirizzo è quello comunicato al proprio Consiglio dell’Ordine mentre per gli altri soggetti (magistrati e cancellieri) si fa riferimento all’indirizzo dichiarato all’ente certificatore della firma digitale.
Le novità del Processo Telematico non si limitano però unicamente alla trasmissione, comunicazione e notificazione degli atti, ma si spingono oltre dando vita al “fascicolo informatico”, che può considerarsi il prodotto dell’informatizzazione delle attività strumentali del processo civile. La cancelleria provvederà infatti a formare il fascicolo informatico inserendo nello stesso gli atti e i documenti probatori inviati per via telematica dal difensore. Uno degli obiettivi del Processo Telematico è la trasmissione degli atti giuridici tramite le moderne tecnologie, garantendo un elevato livello di sicurezza nella riservatezza e autenticità dei documenti. Per raggiungere questo obiettivo, l’atto deve essere redatto non più in modo cartaceo ma in modo digitale. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico rende necessaria la redazione dell’atto giuridico secondo degli standard informatici che ne possano rendere agevole la trasmissione tra i vari applicativi software che devono gestire le informazioni (i dati).
Il quadro normativo sviluppatosi a partire dal 2001 è stato complessivamente rivisto dal decreto-legge n. 193/2009. In particolare, l’art. 4 del provvedimento ha disposto che nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale – CAD (DL 82/2005) e del regolamento sull’utilizzo della posta elettronica certificata (DPR n. 68/2005). Per la prima volta, dunque, la disciplina del processo telematico è stata estesa anche al settore penale.
Inoltre, l’art. 4 del DL. 193/2009 reca numerose altre disposizioni in materia di digitalizzazione della giustizia, tra le quali si segnalano:
quelle che ribadiscono l’obbligo di indicare nell’albo degli avvocati l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato e il suo codice fiscale, precisando l’obbligo di aggiornamento giornaliero di tali informazioni e la loro messa a disposizione per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia;
quelle che introducono una serie di modifiche al c.p.c., necessarie per il completamento del processo di informatizzazione del processo civile, tra le quali un nuovo art. 149-bis, che disciplina in termini generali il ricorso alle procedure telematiche per l’esecuzione delle notificazioni, a mezzo posta elettronica certificata; sono inoltre previste modifiche al processo dell’esecuzione (sia con riferimento all’espropriazione mobiliare sia a quella immobiliare) secondo le quali il giudice può stabilire che vengano effettuati con modalità telematiche il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara e l’incanto nonché il pagamento del prezzo.
Sulla digitalizzazione del processo è intervenuta anche la legge n. 69/2009 che ha richiesto la trasmissione della procura alle liti per via informatica e con sottoscrizione digitale (art. 83, terzo comma, c.p.c.).
Con regolamento adottato con DM 21 febbraio 2011 n. 44, sono state stabilite le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Il D.L. 138 del 2011 ha previsto poi che, nel processo civile, in ogni citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto, il difensore debba indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax e che con le indicate modalità debbono essere effettuate tutte le comunicazioni alle parti.
La legge di stabilità 2012 (legge 183/2011)è tornata a novellare numerose disposizioni del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione, per dare piena operatività all’utilizzo della posta elettronica certificata. In particolare, articolo 25 della legge, entrato in vigore lo scorso 31 gennaio 2012, ha previsto:
che l’indirizzo PEC che il difensore deve indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) deve essere quello comunicato al proprio ordine professionale (art. 125 c.p.c.);
una nuova disciplina delle comunicazioni di cancelleria. In base alla nuova norma, le comunicazioni di cancelleria si effettuano in via ordinaria tramite consegna al destinatario, che rilascia ricevuta, o tramite PEC, nel rispetto della normativa sui documenti informatici, anche regolamentare, vigente. Se non è possibile procedere con questi mezzi, la comunicazione avviene tramite telefax o tramite notifica dell’ufficiale giudiziario, salva diversa disposizione di legge (art. 136 c.p.c.);
la soppressione delle disposizioni che prevedono la comunicazione alle parti da parte della cancelleria delle sentenze e delle ordinanze tramite telefax o posta elettronica. Le comunicazioni delle sentenze e delle ordinanze rientrano così nella nuova disciplina generale;
con la medesima ratio, la soppressione della disposizione che consente al giudice di autorizzare, per singoli atti, che lo scambio o la comunicazione di comparse e memorie avvenga tramite telefax o PEC (art. 170 c.p.c., modificato dalla lett. e));
con riferimento all’intimazione al testimone a comparire in udienza da parte del difensore mediante posta elettronica (che resta comunque alternativa alla raccomandata e al telefax), si precisa che deve trattarsi di posta elettronica ‘certificata’e si sopprime il riferimento alla normativa vigente in materia di documenti informatici (art. 250 c.p.c.);
con riferimento al ricorso per cassazione (art. 366, modificato dalla lett. i)):
la possibilità per il ricorrente di indicare l’indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, in alternativa all’elezione di domicilio a Roma, onde evitare che le notificazioni gli siano fatto presso la cancelleria della Cassazione;
la modifica della disciplina delle comunicazioni di cancelleria e delle notificazioni tra i difensori ai sensi degli artt. 372 (produzione di altri documenti) e 390 (rinuncia al ricorso), richiamando l’applicabilità della disciplina generale delle comunicazioni di cancelleria di cui all’art. 136 c.p.c.;
con riferimento al pignoramento, si prevede che la trasmissione del verbale da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore e al creditore avviene tramite PEC; solo quando ciò non è possibile, essa avviene tramite telefax o posta ordinaria (art. 518 c.p.c.).
Il DL 179/2012 ha integrato la disciplina processuale delle comunicazioni e notificazioni per via telematica. In particolare, l’art. 16 contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo civile e penale. Le modifiche introdotte sono connesse al processo di attuazione della revisione della geografia giudiziaria (vedi i D.Lgs 154 e 155/2012) e intendono assicurare che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini e alle imprese.
Dal 30 giugno, dunque, assisteremo alla progressiva smaterializzazione del fascicolo cartaceo, spariranno i vecchi faldoni impolverati e noi giudici depositeremo gli atti con un CLIK.
Lo so, saremo efficienti, meno impolverati e più moderni.
Lo stato risparmierà le spese per la carta e il personale, gli avvocati riceveranno i provvedimenti sugli smart-phone e tutto apparirà volatile e velocissimo come il pensiero.
E’ il futuro, e avrà i suoi benefici.
Ma io sono una romantica, e sebbene mi sia adeguata alla nuova era, rimpiango un po’ il contatto con le cose…. con la carta, con la penna, con il sudore dei testi in aula, con i timbri sbavati e opachi, con tutto quel cerimoniale un po’ attempato e profumato di passato, che mi faceva pensare di avere sulle spalle anche le toghe dei vecchi colleghi.
Ho provato a cliccare sulla mia “consolle del magistrato” (lo strumento che mi consente di depositare gli atti telematicamente) la parola “nostalgia”.
Ma il sistema si impalla e lampeggia ferocemente la parola: “errore, errore, errore”….
(tra le fonti: diritto e diritti)
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