LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB – N. 8: ASTROFURTING E WEB
L’introduzione di Massimo Maugeri e Simona Lo Iacono
Forse non tutti sanno cos’è l’astrofurting. Si tratta di un termine coniato negli Stati Uniti intorno alla metà degli anni Ottanta nell’ambito del marketing. Esso definisce la creazione a tavolino del consenso proveniente dal basso, della memoria o della storia pregressa di un’idea, un prodotto o comunque qualsiasi bene oggetto di propaganda (bene di consumo, candidato alle elezioni, etc.).
In pratica un gruppo di persone si accorda per esprimere pareri positivi su un qualsiasi bene di consumo o idea e per creare artificialmente intorno ad esso una impressione altamente favorevole. La tecnica di astroturfing si affida spesso a persone retribuite affinché esse producano artificialmente un’aura positiva intorno al bene da promuovere.
L’astroturfing quindi nasce come tecnica di alterazione della percezione sulle qualità di un prodotto commerciale. Si basa in particolare sull’idea che molti giudizi positivi o lusinghieri verso un certo prodotto influenzino le scelte dei consumatori spingendoli all’acquisto o comunque a formarsi un’opinione positiva del prodotto stesso.
Nelle competizioni (commerciali o politiche) la tecnica dell’astroturfing può essere usata per bilanciare giudizi negativi in modo da rendere neutra la percezione che arriva al pubblico.
La pratica dilaga nel web ove è possibile lasciare commenti nei vari forum, nei social network nonché esprimere pareri e preferenze (spesso caratterizzati dal numero delle stellette: da una a cinque) su prodotti di ogni genere, così creando in modo semplice e artificiale un parere positivo (o distruggendo un prodotto avversario con pareri negativi).
Per quanto riguarda la normativa italiana, viene in rilievo il Dlgs 146/07 contro l’astroturfing che recepisce la direttiva europea 2005/29/CE contro le pratiche commerciali scorrette tra imprese e consumatori.
L’Art. 23, rubricato “Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli” prevede:
Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:
dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore.
Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
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