LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB – N. 10: DIRITTO D’AUTORE ED EVOLUZIONE IN INTERNET
L’introduzione di Massimo Maugeri e Simona Lo Iacono
L’era internet ha portato nella disponibilità immediata di noi tutti una mole immensa di documenti, riproduzioni, filmati, fotografie, facilmente accessibili, divulgabili, imitabili.
Come si concilia questa velocità e facilità d’accesso con la tutela del diritto d’autore?
Va premesso che tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l’espressione, formano oggetto del diritto d’autore (art. 2575 c.c.).
La disciplina del diritto d’autore trova poi varia fonte anzitutto nella Carta costituzionale, e in particolare negli artt. 2, 3, 9, 21, 33, 35, 41 e 42 Cost.
La pubblicazione o comunicazione al pubblico dell’opera inoltre , risulta normalmente una espressione della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’ art. 21 Cost., letta in combinato disposto con i principi di sviluppo della cultura e della libertà di creazione artistica di cui agli artt. 9 e 33 Cost.
Il diritto d’autore si acquista dunque originariamente con la creazione dell’opera (tranne i casi specifici in cui questa creazione sia avvenuta nell’ambito di un contratto di prestazione d’opera), quindi l’opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è l’autore (art. 2576 c.c.).
Egli ha il diritto di disporne economicamente e riceve tutela quanto alla paternità dell’opera anche se ne cede lo sfruttamento.
La recente legge 248/00, modificando la legge 633/41, ha introdotto ulteriori ipotesi al fine di combattere la pirateria e la contraffazione, anche quella che si realizza via Internet.
Esaminiamo nel dettaglio le norme più significative.
– ART 70 L. 633-41 come modificata: riassunto, citazione o riproduzione a scopo studio, discussione, documentazione.
Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d’autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L’unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l’intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l’autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell’autore.
Ciò vale anche per la musica, mp3. Midi files, testi delle canzoni e opere cinematografiche. Pertanto la distribuzione e lo scambio di materiale musicale che avviene tra utenti della rete (in genere sotto forma di file MP3 o WAV) è da considerarsi chiaramente illegittima se non espressamente autorizzata dall’autore o da chi detiene i diritti economici dell’opera. E di recente sono stati assai numerosi gli interventi, anche a livello internazionale, volti ad arginare il fenomeno della cosiddetta pirateria musicale.
Un caso particolare è rappresentato dai files MIDI, spesso utilizzati come basi o sottofondi musicali di molti siti Web. Trattandosi di elaborazioni dell’opera originaria, esse devono comunque essere autorizzate dall’autore del brano stesso o da chi ne detiene i diritti di utilizzazione economica. Pertanto, a volere legittimamente utilizzare i midi-files, bisogna essere certi che colui che li ha realizzati sia stato a ciò espressamente autorizzato dal compositore o dall’editore.
I limiti ora riferiti non sussistono per la riproduzione di musica di autori morti da oltre settant’anni, salvi comunque i diritti dovuti a chi ha eseguito e prodotto la registrazione, comunque da remunerare.
Le OPERE CINEMATOGRAFICHE e i FILMATI godono pure di un’analoga tutela. È solo da precisare che, trattandosi assai spesso di opere collettive (realizzate cioè congiuntamente da più partecipanti: regista, sceneggiatore, compositore della colonna sonora, etc.), la loro tutela si estende sino al trascorrere del settantesimo anno dalla morte dell’ultimo dei coautori.
– Art 88 L. 633- 41 come modificata: fotografia e diritti di riproduzione e spaccio.
Bisogna distinguere se le fotografie hanno o meno un carattere artistico. Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l’opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro). La tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia.
Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche. L’art. 90 della l. 633/41 infatti prescrive che ogni esemplare della foto deve contenere:
1. il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di lavoro o committente);
2. l’indicazione dell’anno di produzione della fotografia, e – se la foto riproduce un’opera d’arte -;
3. il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.
In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.
Le FOTO ARTISTICHE, invece, in base all’art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel nostro ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247, vengono considerate alla stregua di opere dell’ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale appunto l’indicazione del titolare dei diritti e dell’anno di realizzazione). Non solo, pure la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte dell’autore, e non al ventennio dalla realizzazione.
– Art 96 L. 633-41 come modificata: ritratti
Per i RITRATTI, la legge impone che chiunque voglia esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l’immagine di una persona, deve preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 l. 633/41). Il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l. 633/41), salvo che l’esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata – senza la necessaria autorizzazione – per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.
– TUTTAVIA…
Recentemente, come emerso anche nel corso dell’audizione parlamentare del suo Presidente svoltasi in data 21 marzo 2012, l’AGCOM (e cioè l’autorità garante in questo settore) si è occupata delle problematiche emerse nel settore internet in materia di diritto d’autore.
Come notato da tale Autorità, l’evoluzione tecnologica e le nuove forme di fruizione dei contenuti digitali pongono l’esigenza, seria e urgente, di garantire, da una parte, un’efficace applicazione del diritto d’autore (inteso, a sua volta, come diritto alla libertà di espressione e diritto all’equa remunerazione degli autori), e dall’altra, una adeguata tutela dei diritti dei cittadini (accesso alla cultura e a Internet e diritto alla privacy in particolare).
In materia di tutela del diritto d’autore, l’AGCOM ha visto accrescere progressivamente il proprio ruolo grazie a interventi del legislatore che poggiano su tre pilastri normativi di seguito individuati:
1) la legge n. 248/2000,già citata che, nell’aggiornare le disposizioni della legge n. 633/41, ha inserito l’articolo 182-bis, con cui si attribuivano all’Autorità e alla SIAE, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, poteri di vigilanza, ma anche di ispezione, con l’obbligo di informare gli organi di polizia giudiziaria in caso di accertamento di violazioni.
2) art. 32-bis del decreto legislativo n. 44/2010, che impone ai fornitori di servizi di media audiovisivi – come definiti al medesimo articolo – il rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi nell’esercizio della propria attività, prevedendo altresì che l’Autorità garante emani le disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l’osservanza dei limiti e dei divieti posti dalla norma citata.
3) le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 70 del 2003, di recepimento della direttiva sul commercio elettronico, su contenuti e limiti delle responsabilità degli ISP, a seconda che svolgano attività di mere conduit, di caching e hosting di contenuti digitali. Va evidenziato che tale ultima normativa peraltro introduce, in via profondamente innovativa, il doppio binario di tutela: amministrativa e giudiziaria, prevedendo che l’autorità “amministrativa avente funzioni di vigilanza” possa esigere, al pari di quella giudiziaria, che il prestatore di servizi “impedisca o ponga fine alle violazioni commesse”.
L’AGCOM ha quindi potere inibitorio anche quando si configuri una violazione del diritto d’autore.