LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB – N. 29
Leggi L’introduzione di Massimo Maugeri e Simona Lo Iacono
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Sequestrabilità di Blog, siti internet e newsgroup se violativi del diritto all’onore e alla reputazione.
Già con la sentenza n. 10594/2014 il 5 marzo scorso la Corte Suprema di Cassazione aveva affermato che il diritto di cronaca è applicabile anche al web e raccomandava la “massima cautela nell’esercizio del sequestro preventivo per gli articoli pubblicati online”.
Blog, e-mail, newsgroup e newletters possono essere oggetto di sequestro, afferma la Corte, in quanto non godono delle speciali tutele che la legge italiana attualmente riconosce solo ai prodotti stampati, ma allo stesso tempo l’esimente del diritto di cronaca si applica a qualsiasi manifestazione pubblica del pensiero, se i fatti descritti sono veri, di interesse pubblico e riportati con la dovuta continenza.
Questa estate la Corte è tornata con la recentissima sentenza 18174 della terza sezione civile ove ha ribadito che “Internet costituisce un mezzo di diffusione di notizie e idee al pari, se non di più, di stampa, radio e televisione”, ragion per cui anche nel caso di comunicati stampa reperibili su un sito internet valgono i principi “tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza” per l’esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica.
Ne deriva il “bilanciamento” con il “diritto primario all’onore e alla reputazione” e la “verità obiettiva” (per quanto accertabile), la “continenza” e la “pertinenza”.
La Corte è tornata a ribadire che la libertà di manifestazione del pensiero, sancita dall’articolo 21 della Costituzione italiana, vale ovunque e sempre, al di là del mezzo usato per comunicare, ma che “gli spazi comunicativi sul web […] non godono della speciale protezione prevista per la libertà di stampa”, ovvero che, non essendo appunto ‘stampati’ (“Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”, recita la legge sulla stampa del 1948), blog, mailing list, chat etc. sono sequestrabili, a differenza della ‘stampa’ propriamente detta.
Tuttavia la Cassazione, pur riaffermando la “non assimilabilità del mondo telematico a quello della carta stampata” ha richiamato l’attenzione sulla necessità di adeguare ai tempi la legislazione vigente in materia, “a testimoniare che la nostra Carta fondamentale non tutela alla stessa maniera la manifestazione del pensiero che ha trovato ospitalità sulla “carta stampata” e quella che si diffonde attraverso altri media”.
Un “intervento del legislatore” dunque, “sarebbe quanto mai auspicabile”
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