LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB – N. 22 -
Leggi L’introduzione di Massimo Maugeri e Simona Lo Iacono
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CONTRASTO ALLO SPAM
Nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013 sono state pubblicate le «Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam», adottate dal Garante per la protezione dei dati personali ed il cui contenuto era stato anticipato con un comunicato stampa del 23 luglio.
In materia di spamming, dove per tale si intende l’invio di comunicazioni promozionali e di materiale pubblicitario senza il consenso dei destinatari, il Garante, con il provvedimento generale del 29 maggio 2003, ha dettato «Regole per un corretto uso dei sistemi automatizzati e l’invio di comunicazioni elettroniche», basato sulla normativa al tempo in vigore e, in particolare, sulla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Successivamente è entrato in vigore il Codice della privacy, che ha abrogato e sostituito la suddetta legge e le altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ribadendone i principi nel mutato panorama normativo. Più recentemente, in particolare dal 2009 in poi, sono state effettuate varie modifiche del Codice che hanno inciso peraltro sulla sfera dei soggetti tutelati e sui diritti azionabili dai destinatari dello spam, determinando l’esigenza di intervenire nuovamente sul tema.
Tanto premesso, anche se in misura minore rispetto al passato, continuano in ogni caso a pervenire all’Autorità segnalazioni, reclami e ricorsi relativamente alle tradizionali forme di spam tipizzate dal Codice. Inoltre, sono progressivamente emersi profili problematici e nuove forme di spam, che possono comportare modalità sempre più insidiose e invasive della sfera personale degli interessati. Fra questi sono, ad esempio, il cd. «marketing virale», le comunicazioni promozionali inviate tramite piattaforme tecnologiche di proprietà di soggetti terzi spesso situati all’estero e non agevolmente individuabili, il cd. «marketing mirato», grazie all’uso di meccanismi di profilazione dell’utente, e il cd. «social spam». Oltretutto, sempre più spesso lo spam coinvolge anche i minori ai quali è doveroso assicurare una tutela rafforzata da parte dell’ordinamento giuridico e, quindi, una particolare attenzione anche da parte del Garante.
Tali ultimi rilievi hanno pertanto indotto il Garante medesimo ad adottare le Linee guida in oggetto con le seguenti finalità:
a) tenere conto del mutato quadro normativo attualmente vigente in materia, alla luce dell’entrata in vigore del Codice e delle modifiche normative successive, nonché del diritto comunitario, con l’ulteriore obiettivo di assicurare l’uniforme applicazione della stessa normativa e l’osservanza del fondamentale principio di certezza del diritto;
b) chiarire alcuni profili problematici relativi alle diverse modalità di spam, affinché gli operatori del settore possano conformarsi alla disciplina sul trattamento dei dati personali;
c) inquadrare alcune nuove forme di spam, con l’intento di limitare i rischi connessi alle novità tecnologiche, pur nella necessaria consapevolezza del carattere parziale e non risolutivo dello strumento del diritto rispetto a tecnologie in continua evoluzione, peraltro sempre più avanzate e di rapida diffusione.
Queste in sintesi le principali regole contenute nelle Linee guida:
(continua…)
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