LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB – N.19
LA RESPONSABILITA’ DEL PROVIDER
Il provider (prestatore) è un soggetto che, operando nella società dell’informazione, fornisce liberamente servizi di connessione, trasmissione, memorizzazione dati, anche attraverso la messa a disposizione delle proprie apparecchiature per ospitare siti. È, quindi, essenzialmente un intermediario, che stabilisce un collegamento tra chi intende comunicare un’informazione e i destinatari della stessa.
Il servizio principale che viene fornito in rete è, ovviamente, l’accesso (access provider), ma ci sono altri tipi di servizi, come la fornitura di mail, di spazio web per un sito (hosting), e così via. Si distinguono, infatti, content provider (fornitore di contenuti, autore quindi anche dei contenuti pubblicati sui propri server), network provider (fornitore di accesso alla rete attraverso la dorsale internet), access provider (offre alla clientela l’accesso ad internet attraverso modem o connessioni dedicate), host provider (fornisce ospitalità a siti internet), service provider (fornisce servizi per internet, come accessi o telefonia mobile), cache provider (immagazzina dati provenienti dall’esterno in un’area di allocazione temporanea, la cache, al fine di accelerare la navigazione in rete).
Quindi, qualsiasi attività venga posta in essere sulla rete, passa sempre attraverso l’intermediazione di un provider.
Si pone il problema della eventuale responsabilità dei provider in caso di violazioni della legge. Esistono due tipi di responsabilità, quella civile, che si ha nel momento in cui si realizza un danno ingiusto ad una persona, e quella penale, che si ha quando viene commesso un reato.
Nel secondo caso esiste una responsabilità solo se l’azione costituente reato è stata commessa personalmente, quindi si risponde penalmente soltanto per avere commesso consapevolmente (per dolo, salvi i casi eccezionali della colpa) un atto tipico (cioè previsto dalla legge) e antigiuridico. Corollari di questa impostazione sono: l’impossibilità di rispondere per fatto altrui e l’impossibilità di attribuire responsabilità penali alle persone giuridiche.
Si comprende facilmente che è più complicato, rispetto alla vita reale, attribuire un reato o comunque una responsabilità ad una persona nel web, date le ovvie difficoltà di identificare gli individui che commettono degli illeciti. In genere, comunque, è possibile risalire all’autore di un illecito attraverso i file di log del provider, cioè attraverso dei documenti online nei quali vengono memorizzati il nome di accesso dell’utente, la password e le azioni compiute dall’utente in rete. Per la precisione la persona rintracciabile è il titolare del contratto di connessione alla rete, spesso abbinato a quello di telefonia.
Sussiste, quindi, un’ovvia difficoltà nel rintracciare l’autore di un illecito, e per tale motivo si è valutato che il soggetto più facile da rintracciare è proprio il provider, cioè l’azienda che mette a disposizione lo spazio web o genericamente il servizio attraverso il quale viene commesso l’atto illecito. Perciò si rende necessario bilanciare l’esigenza di individuare figure cui imputare il danno, onde non lasciare inascoltate le pretese risarcitorie di chi ha subito ingiustamente un pregiudizio, e quella di non gravare eccessivamente sui soggetti privati come i provider, al fine di non impedire lo sviluppo e l’innovazione della rete.
Tralasciamo l’ipotesi in cui è il provider medesimo a porre in essere un illecito, caso in cui la responsabilità dell’intermediario è pacifica. Infatti, anche il codice di autoregolamentazione dell’AIIP (Associazione Italiana Internet Provider), afferma che “il fornitore di contenuti è responsabile delle informazioni che mette a disposizione del pubblico”.
I problemi si pongono, invece, nell’ipotesi in cui il provider sia solo concorrente nell’illecito, oppure addirittura l’illecito sia posto in essere non dal provider ma da un utente dei suoi servizi. (continua…)
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